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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è un registro pubblico istituito per regolamentare e monitorare le attività di gestione dei rifiuti e delle attività ambientali da parte di soggetti che svolgono determinate professioni o attività commerciali. l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività, suddivise per categorie:
Categorie di iscrizione |
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Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani |
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Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. |
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Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. |
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Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. |
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Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) |
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Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. |
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Categoria 9: bonifica di siti. |
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Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto |
Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. |
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. |
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Sottocategoria 4bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218) |
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Sottocategoria 2ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1° febbraio 2018 (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018). |
Per essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali, i soggetti devono soddisfare specifici requisiti tecnici, professionali ed economici. Questi requisiti variano a seconda delle normative locali e includono spesso la dimostrazione di competenze tecniche, l’adeguata attrezzatura, la responsabilità finanziaria e la formazione specifica nel settore ambientale.
Gestra è in grado di effettuare l’invio telematico delle domande e delle comunicazioni per l’Albo Gestori Ambientali attraverso il sistema Agest Telematico.